Statuto
STATUTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFUGHI ITALIANI DALL’EGITTO
STATUTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFUGHI ITALIANI DALL’EGITTO
Sede Centrale dell’A.N.P.I.E. – Via Palestro, 49 – ROMA – Tel. 06 49 22 24
ASSOCIAZIONE UNICA
Il presente Statuto, sottoposto all’approvazione delle Assemblee regionali tenute negli anni 71/72/1973 e a tutti gli Italiani provenienti dall’Egitto, che hanno inteso aderire all’Associazione, è stato redatto, discusso e concordato dai Consigli direttivi delle Associazioni:
— A.N.P.I.E. - Associazione Nazionale Profughi Italiani dall’Egitto – Roma.
— A.N.P.I.E - Associazione Nazionale Profughi Italia- ni dall’Egitto - Napoli.
— Comitato degli ex Deportati Italiani in Egitto. Pozzuoli (Napoli).
— A.N.I.P.E - Associazione Nazionale Internati Profughi d’Egitto – Milano.
Lo sforzo unanime di riunificazione in una sola Associazione si è compiuto con lo spirito che ha animato il preambolo dello Statuto che qui di seguito si riporta.
PREAMBOLO PROGRAMMATICO
L’Associazione intende:
1) Perpetuare il ricordo del contributo dato alla Patria dalla Comunità italiana in Egitto, come presenza di civiltà italiana, fedeltà e sàcrificio per l’Italia in armi dalle guerre risorgimentali all’internamento civile della guerra 1940-45.
2) Prornuovere e sviluppare le potenzialità individuali con l’inserimento responsabile e partecipativo alla formazione di una coscienza democratica nazionale nello spirito della Costituzione e nella tradizione degli ideali di italianita che ha animato la Comurnta italiana nei cento anni di vita in Egitto.
3) Utilizzare le moderne tecniche del servizio sociale per individuare, studiare e proporre soluzioni per i problemi connessi con il rientro in Italia, per rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico ed ottenere il diritto di sviluppare le qualità personali, di vivere con dignità di uomo, di risollevarsi da una situazione di disadattamento e di inserirsi nella comunità per realizzare le precise ed universali esigenze di giustizia sociale.
4) Collaborare con le altre Associazioni di profughi alla formulazione unitaria di proposte ed agire in fraterna solidarieta con le Associazioni stesse .
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
ART. 1.
E’ costituita l’Associazione Nazionale Profughi Italiani dall’Egitto — A.N.P.I.E.— con sede centrale in – Roma.
ART. 2.
La durata dell’Associazione e indeterminata.
ART. 3.
L’Associazione è retta dal presente Statuto e l’ammissione a Socio implica la sua incondizionata accettazione.
ART. 4.
L’Associazione, che ha carattere apartitico ed è senza fini di lucro, ha per scopo:
a) il conseguimento dell’unione di tutti i cittadini italiani nati o già stabilmente residenti in Egitto per qualunque causa rientrati in Italia;
b) la tutela degli interessi legittimi della categoria e la rivendicazione di tutti i diritti maturati in Egitto; l’assistenza morale e materiale di tutti gli Italiani provenienti dall’Egitto;
c) la promozione ed il sostegno di provvedimenti legislativi e amministrativi per la soluzione dei problemi, d’ordine morale ed economico, attinenti al riconoscimento degli anni di internamento civile sofferti, degli anni di lavoro svolto in Egitto per un più giusto inserimento nella vita della Nazione e in generale di qualsiasi altro problema attinente alla categoria.
d) la promozione di manifestazioni intese a valorizzare ed a diffondere il patrimonio artistico e culturale della Comunità italiana già residente in Egitto.
TITOLO II
DEI SOCI
ART.5.
I Soci si distinguono in soci effettivi e sodi aderenti.
Soci effettivi: possono essere soci effettivi tutti i connazionali, familiari e loro discendenti comunque rimpatriati dall’Egitto.
Soci aderenti: possono essere soci aderenti le persone fisiche, Societa, Enti, Associazioni che si siano resi particolarmente benemeriti verso la collettività italiana dell’Egitto e verso l’Associazione.
I soci possono essere ordinari, sostenitori e onorari.
ART. 6.
I soci effettivi, in regola col tesserameto, hanno diritto ad usufruire di tutte le attività e forme di assistenza promosse; alla tutela degli speciali diritti in campo sociale, previdenziale e assistenziale; nonché all’elettorato attivo e passivo, purché di maggiore età.
ART. 7.
I Soci partecipano alla vita dell’Associazione e sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi direttivi sociali. Cooperano materialmente e moralmente alla affermazione dell’Associazione, che devono sostenere con quote sociali il cui ammontare e fissato annualmente dal Consiglio nazionale.
ART. 8.
La qualifica di socio si perde:
— per dimissioni;
— per morosità nel pagamento delle quote sociali;
— per cancellazione;
— per radiazione.
ART. 9.
I provvedimenti di cui all’articolo precedente sono cosi adottati:
— le dimissioni la sospensione per morosita sono deliberate dal Consiglio direttivo regionale;
— la cancellazione e la radiazione sono deliberate dalla Giunta esecutiva.
Contro i provvedimenti di cui sopra, ad eccezione delle dimissioni, il socio ha diritto di appellarsi al Collegio dei Probiviri competente, che decide con provvedimento insindacabile e definitivo.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 10.
A) ORGANI CENTRALI
— Consiglio Nazionale;
— Giunta Esecutiva;
— Presidente Nazionale;
— Collegio Nazionale dei Sindaci;
— Collegio Nazionale dei Probiviri.
ART. 11.
B) ORGANI PERIFERICI
— Assemblea Regionde dei Soci;
— Consiglio Direttivo Regionale;
— Presidente Regionale;
— Collegio Regionale dei Sindaci;
— Collegio Regionale dei Probiviri;
— Delegati Provinciali;
IL CONSIGLIO NAZIONALE
ART. 12.
A) Il Consiglio nazionale e l’organo supremo deliberativo, di coordinamento e di promozione della vita e della politica associativa ai fini di una efficace presenza dell’Associazione a livello nazionale.
Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni.
Esso e composto:
— dai Consigli direttivi regionàli costituiti;
— dai Delegati provinciali con solo voto consultivo.
* * *
B) Il Consiglio nazionale elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, che è di diritto Presidente dell’Associazione.
Elegge, inoltre, 12 membri componenti la Giunta esecutiva.
Elegge, altresi, il Collegio nazionale dei Sindaci e il Collegio nazionale dei Probiviri.
Nomina un Delegato provinciale per le Provincie ove siano meno di 100 nuclei familiari, nelle regioni ove non esiste la Sezione regionale.
Nomina inoltre i Soci onorari dell’Associazione.
* * *
C) Il Consiglio nazionale si riunisce;
a) in via ordinaria una volta all’anno;
b) in via straordinaria su richiesta di 1/3 dei suoi componenti, ovvero quando la Giunta esecutiva lo ritenga, a maggioranza dei suoi membri, opportuno.
* * *
D) Il Consiglio nazionale ha la responsabilità della unità organizzativa e di azione dell’Associazione, fissa le linee di azione e le direttive programmatiche dell’Associazione sul piano organizzativo, associativo e sociale:
1) promuove e riconosce la costituzione e il funzionamento dei Consigli regionali, di cui cura l’animazione e il coordinamento dell’azione;
2) designa ed elabora, gli indirizzi programmatici generali.
Delibera sulle seguenti materie:
— bilanci annuali (consuntivo e preventivo);
— relazione dei Sindaci;
— determina i contributi sociali e stabilisce le norme di riscossione delle stesse;
— approva i regolamenti delle Assemblee regionali e ne fissa la data e il luogo;
— delibera sulle eventuali modifiche da apportare al presente Statuto e/o Regolamento.
— altre materie per le, quali nen è prevista la competenza di altri Organi.
* * *
E) Le deliberazioni relative dovranno, riportare il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri compodenti il Consiglio.
* * *
F) I Consiglieri nazionali possono intervenire a tutte le assemblee, riunioni degli Organi dell’Associazione prendendo, se del caso, la parola.
GIUNTA ESECUTIVA
ART. 13.
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente Nazionale e da 12 membri eletti dal Consiglio Nazionale.
La Giunta esecutiva procede all’elezione di due Vice Presidenti, del Segretario e di un Tesoriere.
La Giunta esecutiva regola l’attività dell’Associazione in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale
La Giunta esecutiva esercita pure tutte le funzioni demandate dal Consiglio nazionale e, nei casi di urgenza, delibera su materie di competenza del Consiglio, chiedendo la ratifica allo stesso nella sua prima riunione.
Amministra il patrimonio sociale dell’Associazione, cura le pubblicazioni edite dall’Associazione.
Predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio nazionale.
IL PRSIDENTE NAZIONALE
ART. 14 .
Il Presidente nazionale viene eletto in seno al Consigho nazionale.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e morale dell’Associazione.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o impedimento viene sostituito da uno dei Vice Presidenti.
ART. 15.
Il Presidente nazionale:
— presiede il Consiglio nazionale e la giunta esecutiva;
— inoltre, coadiuvato dai Vice Presidenti e dalla Giunta esecutiva:
a) mantiene i contatti con gli organi centrali dello Stato, con gli Enti pubblici, con le Autorità e privati;
b) sovrintende alla disciplina statutaria dei vari organi periferici: nei casi di gravi inadempienze ne dispone lo scioglimento, previo parere vincolante del Collegio, nazionale dei Probiviri;
e) stipula, con l’autorizzazione della Giunta esecutiva, le convenzioni, i contratti e in genere tutti gli atti esterni dell’Associazione;
d) accetta, unitamente al Tesoriere nazionale, mandati di incasso, lasciti, donazioni, sovvenzioni e altre forme di finanziamento a favore dell’Associazione.
e) adotta, qualsiasi provvedimento d’urgenza da sottoporre successivamente all’approvazione del Consiglio nazionale;
f) cura ed è responsabile della stampa e delle pubblicazioni edite dall’Associazione o a nome della stessa.
ART. 16.
Il Presidente dell’Associazione puo assistere, senza voto, alle riunioni del Collegio nazionale dei Probiviri quando non vi venga esaminato l’operato del Consiglio nazionale Inoltre, interviene a tutte le Assemblee e riunioni degli organi periferici, prendendo, se del caso, la parola.
IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI
ART. 17.
Il Consiglio nazionale è affiancato da un ‘Collegio dei Sindaci aventi il compito di, controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione e la regolarità di tutte le spese.
Il Collegio nazionale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e, di due supplenti, tutti eletti dal Consiglio nazionale.
Il Collegio nazionale dei Sindaci si riunisce almeno due volte all’anno.
I Consigli regionali hanno un proprio Collegio dei Sindaci, come il Consiglio nazionale.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 18.
Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria. Esso si costituisce a livello nazionale e regionale ed è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti rispettivamente dal Consiglio nazionale e dalle Assemblee regionali, con votazione.
Ha il compito di dirimere le controversie tra, i soci e tra questi e gli organi direttivi. In particolare, decide sui ricorsi contro presunte violazioni dello statuto e del regolamento, contro sanzioni diciplinari e su tutte le vertenze elettorali. Le controversie non risolte in prima istanza a livello regionale, vengono rimesse al Collegio nazionale, il quale è competente a decidere su ogni altra controversia.
ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI
ART. 19.
L’Assemblea regionale dei soci e ì’organo deliberativo della Sezione regionale, che è la unita periferica dell’Associazione.
L’Assemblea regionale è costituita dalla riunione dei soci residenti nella Regione e in regola con il tesseramento.
L’Assemblea regionale dei soci e convocata ordinariamente una volta all’anno e straordinariamente quando lo richiedano 1/3 degli iscritti alla Sezione.
L’Assemblea regionale è convocata dal Presidente regionale a mezzo di regolare avviso — contenente l’ordine del giorno — almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.
L’Assemblea regionale ha il compito di:
— discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
— eleggere i membri del Consiglio direttivo regionale alla scadenza del loro mandato;
— eleggere il Collegio regionale dei Sindaci e dei Probiviri;
— proporre le linee programmatiche e organizzative, discutere le istanze da presentare.
CONSIGLIO’ DIRETTIVO REGIONALE
ART. 20.
Il Consiglio direttivo regionale è composto da 11 membri eletti dall’Assemblea dei soci residenti nella Regione.
Il Consiglio direttivo regionale dura in carica tre anni.
Il Consiglio direttivo regionale elegge tra i suoi componenti:
— un Presidente;
— due Vice Presidenti;
— un Segretario;
— un Tesoriere;
Il Consiglio direttivo regionale dirige, amministra e coordina secondo le direttive degli Organi nazionali ed in base alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci:
— promuove e acquisisce l’iscrizione del Socio;
— promuove le iniziative assistenziali e di patronato secondo i fini generali dell’Associazione.
PRESIDENTE REGIONALE
ART. 21.
Il Presidente regionale rappresenta l’Associazione in sede regionale, coordina e sovrintende all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale, partecipa alla formulazione di proposte da sottoporre al Consiglio nazionale, convoca le Assemblee regionali (previo accordo con la Giunta esecutiva ed i rispettivi Direttivi regionali).
In caso di assenza o impedimento viene sostituito da uno dei Vice Presidenti.
TITOLO IV
ART. 22.
L’Associazione trae i mezzi per il suo funzipnamento, per l’assolvimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi fini, mediante entrate ordinarie e straordinarie.
Le prime sono costituite dalle quote sociali dei soci; le seconde da eventuali elargizioni dello Stato, di Enti pubblici o di privati; da donazioni e lasciti e da iniziative sociali diverse.
ART. 23.
Le entrate ordinarie sono amministrate dai Consigli direttivi regionali, le straordinarie dalla Giunta esecutiva.
TITOLO V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
a) Tutte le cariche sociali sono elettive e non sono retribuite;
b) tutte le elezioni debbono essere effettuate mediante voto segreto e diretto e a maggioranza di voti;
c) tutte le decisioni debbono essere prese, salvo dove diversamente specificato, a maggioranza di voti;
d) i Soci che esercitano mansioni retribuite dall’Associazione non possono essere eletti a cariche sociali;
e) tutte le cariche sociali hanno la durata di un triennio;
f) tutte le deliberazioni degli organi collegiah devono essere prese a maggioranza di voto e con la pre senza di almeno la meta piu uno dei componenti;
g) le riunioni delle Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della meta piu uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione — un’ora dopo — con la presenza di qualsiasi numero dei soci aventi diritto al voto.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, vigono le norme generali di legge.
INDICE
Associazione Unica . . . . . . pag 1
Preambolo Programmatico . . . . . pag 2
STATUTO:
TITOLO I – Denominazione – sede – Durata – Scopi . pag 3
art. 1. — Costituzione . . . . . pag 3
art. 2. — Durata . . . . . . pag 3
art. 3. — Ammissione soci . . . . . pag 3
art. 4. — Finalità e scopi . . . . . pag 3
TITOLO II - Dei Soci
art. 5. — Soci effettivi e aderenti . . . . pag 4
art: 6. — Diritti dei Soci . . . . . pag 4
art. 7. — Doveri dei Soci . . . . . pag 4
art. 8. — Perdita della qualifica di Soci . . . pag 4
art. 9. — Provvedimenti disciplinari . . . . pag 5
TITOLO III Organizzazione dell’Associazione
art. 10. — Organi Centrali . . . . . pag 6
art. 11. — Organi periferici . . . . . pag 6
art. 12. — Il Consiglio Nazionale . . . . pag 6
art. 12/A. Composizione del Consiglio Nazionale . . pag 6
art. 12/B. Elezioni interne Consiglio Nazionale . . pag 6
art. 12/C. Riunioni Consiglio Nazionale . . . pag 7
art. 12/D. Compiti e funzionamento Consiglio Naz . . pag 7
art. 12/E. Deliberazioni del Consiglio Nazionale . . pag 7
art. 12/F. Facolta consiglieri del Consiglio Naz . . pag 7
art. 13 — Giunta esecutiva Composizione . . . pag 8
art. 13/A Compiti della Giunta esecutiva . . . pag 8
art. 14 — Presidente Nazionale Elezione e rappres. . . pag 8
art. 15 — Compiti e funzioni . . . . pag 8
art. 16 — Facolta del Presidente Nazionale . . . pag 9
art. 17 — Collegio Nazionale dei Sindaci . . . pag 9
art. 18 — Collegio dei Probiviri . . . . pag 9
art. 19 — Assemblea Regionale dei Soci . . . pag10
art. 20. — Consiglio Direttivo Regionale . . . pag10
art. 21. — Presidente Regionale . . . . pag11
TITOLO IV
art. 22. — Amministrazione . . . . . pag11
art. 23. — Entrate dell’Associazione . . . pag11
TITOLO V - Disposizioni di carattere generale . . pag12
Rogito notarile - n. 35923 di repertorio Raccolta n. 18058 Dott. Cesare MARINI, notaio in Roma - Via dei Prefetti, 26 - Registrato a Rona I Ufficio atti pubblici il 9.11.1973 al n. 7877 mod. 71/M - Sei’ie F Mod. r Voi. 1747. - •